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STATUTO

PRO LOCO QUADRARO

Associazione di Promozione Sociale A.P.S
 ENTE TERZO SETTORE


 

ART. 1 DENOMINAZIONE - SEDE


  • E’ costituita in forma pubblica l'Associazione di Promozione Sociale "Pro Loco Quadraro".

  • L'associazione ha sede in Roma 

  • L’associazione Pro Loco Quadraro è un’associazione di promozione Sociale (A.P.S) Ente del Terzo Settore (ETS) , fondata sul volontariato che svolge senza fini di lucro ma con rilevanza pubblica e finalità di Promozione Sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati per la valorizzazione di realtà e di potenzialità all’assistenzialismo sociale a persone svantaggiate, naturalistiche, culturali, turistiche, storiche ed enogastronomiche del quartiere Quadraro ricadente nel VII Municipio comune di Roma e/o a livello nazionale e/o nella località e/o quartieri diversi in cui svolge la propria attività, e/o internazionale e con durata illimitata. 


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• L’Associazione è costituita ai sensi della ex legge 383/2000 abrogata dal decreto legislativo del 3 luglio 2017,n.117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128) (GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43 ) entrata in vigore del provvedimento 03/08/2017 e in particolare gli art4,35,36,41,56,67,68,72,73,75,85,86,99.

ART.2 COMPETENZE TERRITORIALI

A. riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale della località in cui opera;

B. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località in cui svolge la propria attività, proponendo alle Amministrazioni, Enti Pubblici e/o privati il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, incrementare e far conoscere i valori naturali, artistici, e culturali del luogo;

C. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. 


D. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa


E. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

F. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. 


G. cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.
 

H. agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

I. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

J. promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, lotterie ecc.) che servono ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti e dei cittadini, promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terzaetà, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero). K. sensibilizzare le autorità competenti sui problemi che riguardano il turismo locale e le barriere architettoniche; 


L. realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale, e di salvaguardia del patrimonio storico, creare occasioni di incontro e di informazione delle realtà artistiche/archeologiche e naturalistiche presenti nel territorio, al fine di allargare la piattaforma dei possibili estimatori dello stesso, in modo da rendere essi stessi promotori del territorio, folcloristico, ambientale anche attraverso la gestione in modo ausiliario e sussidiario di punti di ristoro fissi od occasionali con possibilità di vendita e somministrazione di prodotti tipici locali; 

M. promuovere e sviluppare attività o iniziative nel settore sociale, del volontariato e della solidarietà oltre a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali; 


N. sviluppare l’ospitalità e l’educazione turistica d’ambiente; 


O. aprire e gestire circoli per i Soci. Per cui ai sensi dell’art. 148, commi 3, 5, 6, 7 e 8 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso la Sede in cui si svolge l’attività istituzionale, sarà rivolta esclusivamente ai Soci iscritti, né potrà essere di natura commerciale;


P. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera; 



Q. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità; 


R. assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, proponendo eventualmente le opportune modifiche; 



S. svolgere attività di accoglienza ed informazione turistica nel rispetto della normativa regionale vigente, in collaborazione con gli Enti preposti ed anche tramite l’istituzione di un ufficio informazioni; 


T. incentivare il turismo sociale, giovanile, scolastico e forme di turismo alternativo; 



U. promuovere e coordinare l’attività delle Associazioni operanti nel territorio delle singole autonomie; 


V. adempiere a funzioni demandate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune;



W. tutelare e valorizzare le etnie e il patrimonio linguistico; nell’ottica della promozione del territorio, iniziative ad alto valore integrativo delle comunità multietniche, culturalmente diverse e/o svantaggiate (diversamente abili, emarginati sociali) già presenti sul territorio. Associare e coinvolgere gli abitanti del quartiere. 


X. svolgere, attraverso i propri soci, le attività di semplice accompagnamento di visitatori, occasionalmente e gratuitamente, nelle località di propria competenza come previsto dalla normativa regionale. 


Y. La Pro Loco può sviluppare la sua attività anche con l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione ( in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale.

ART. 3: SOCI

- I Soci della Pro Loco si distinguono in: Soci Ordinari;  Soci Sostenitori;  Soci Benemeriti; Soci Onorari


- Sono Soci Ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea. Possono essere iscritti come Soci tutti i residenti nel Comune ed altresì coloro che per motivazioni varie (villeggianti, ex residenti, ecc.) sono interessati all’attività della Pro Loco Quadraro. 


- Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie. 


- Sono Soci Benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore della Pro Loco Quadraro. Il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’ Assemblea dei soci, e l’esonero dal pagamento della quota annuale.

- Sono Soci Onorari i Soci che vengono denominati tali dall’Assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco Quadraro. Il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’ Assemblea dei soci, e l’esonero dal pagamento della quota annuale. 



- Non é ammessa la categoria dei Soci temporanei

 

ART.4 DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI


1. I Soci Ordinari e Sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Benemeriti e Onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale.


2. Tutti i soci hanno diritto:


a) di ricevere la Tessera del Socio UNPLI;

b) di ricevere le pubblicazioni della Pro Loco Quadraro;

c) di frequentare i locali della Pro Loco Quadraro;

d) di ottenere eventuali facilitazioni che comportano la qualifica di socio UNPLI in occasioni di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco Quadraro;

e) di prendere visione, presso la sede della Pro Loco Quadraro, degli atti dell’associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata.

3. Tutti i Soci, purché maggiorenni al momento dell’Assemblea, hanno diritto: 

a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco Quadraro se in regola con il versamento della quota sociale fatto almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea.


b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco Quadraro se in regola con il versamento della quota sociale fatto almeno trenta giorni prima della data fissata per l’assemblea.;

c) di voto per deliberare quanto di competenza dell’Assemblea.


4. I Soci hanno l’obbligo di:
 


a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco Quadraro;
b) versare, nei termini stabiliti dal Consiglio, la quota associativa alla Pro Loco Quadraro;

c) non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco Quadraro. 



 


ART 5 AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEL SOCIO
 

1.L’ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco Quadraro , dietro richiesta scritta del candidato, entro sessanta giorni dalla stessa, e dietro versamento della quota 
sociale. Per i non residenti il Consiglio con delibera si riserva di decidere se accettare l’iscrizione nel termine di 60 giorni. Nel caso in cui venisse rifiutata dovrà motivare l’eventuale rifiuto entro 60 gg attraverso lettera inviata via mail certificata.

2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

3. La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione, deliberata dal consiglio Direttivo, in caso di indegnità del socio 
per attività pregiudizievole per la Pro Loco o incompatibile con le attività stesse. Non esistono soci di diritto o membri di diritto nel consiglio direttivo 

 

ART.6 ORGANI

 
Sono organi della Associazione Pro Loco :

a) l'Assemblea dei Soci; 


b) il Consiglio Direttivo 


c) il Presidente;

d) il Segretario 


f) il Tesoriere;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti 

h) il collegio dei Probiviri (eventuale)


i) il Presidente Onorario (eventuale)

Tutte le cariche sono gratuite 
 


L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità 
dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano i Soci.

L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L’ Assemblea ordinaria è competente a deliberare riguardo:


ART.7 ASSEMBLEA DEI SOCI

a) l’approvazione del bilancio preventivo, della programmazione annuale e del conto consuntivo;

b) la determinazione degli indirizzi e delle direttive generali dell’Associazione;


c) l’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;

d) l’approvazione dell’eventuale regolamento interno;

e) la dichiarazione di socio onorario come previsto all’art. 4.


L’Assemblea straordinaria è competente a deliberare riguardo:

a) le modifiche statutarie;

b) lo scioglimento dell’associazione con le maggioranze previste all’art. 21 del c.c.


All’Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua. Hanno diritto di voto i soli soci in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno in corso ed all’anno precedente. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio con delega scritta.


Ogni socio non potrà rappresentare per delega più di un socio.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.


Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Loco Quadraro assistito dal Segretario. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volta all’anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell’anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, (l’esercizio sociale inizia dal 1^ gennaio e termina il 31 dicembre) sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o dei Soci. L'Assemblea, per l'approvazione dei bilanci entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo o comunque convocata prima del termine previsto dagli organi competenti per la presentazione dei bilanci; le deliberazioni devono essere inviagli Organi competenti per legge, nei termini dagli stessi fissati.

L' Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente:

a) quando ne ravvisi la necessità;

b) dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta stessa.
 


Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, vengono indette dal Presidente dell'Associazione Pro Loco Quadraro, previa deliberazione del Consiglio che stabilisce la data, l'ora, la sede, dell'adunanza e l'ordine del giorno.


L'avviso di convocazione deve indicare data, luogo, ora e ordine del giorno dell'Assemblea e deve essere spedito a tutti i soci a mezzo del servizio postale o con altro mezzo idoneo a portare a conoscenza dei soci la convocazione almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza.


L’avviso può prevedere una seconda convocazione per il caso l'Assemblea non si costituisca validamente in prima convocazione.
Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione, sono valide con qualsiasi numero di presenti, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


La seconda convocazione, sia in seduta ordinaria che straordinaria, dovrà essere indetta necessariamente almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.


L’Assemblea straordinaria per l’approvazione delle modifiche allo statuto è valida con la presenza della metà più uno dei soci. Tale assemblea non può prevedere una seconda convocazione è convocata con le stesse modalità dell’assemblea ordinaria.


L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è validamente costituita, anche senza preventiva convocazione, in forma totalitaria, cioè con la presenza di tutti gli organi sociali nella loro interezza, nonché di tutti i soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.



 


ART.8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/DIRETTIVO
 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di 11 membri.


L’Assemblea dopo aver fissato il numero dei componenti e le modalità di votazione elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e sono rieleggibili.


Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice- Presidente o i Vice Presidenti che comunque non potranno superare il numero di due.


Il Presidente, nomina il Segretario, con funzioni eventualmente anche di tesoriere, il quale, se eletto al di fuori dei membri del Consiglio, non avrà diritto di voto.


Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge, a meno che diversa previsione, normativa o regolamentare, stabilisca tempi più brevi.
 


Il Consiglio d'Amministrazione può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo, comprensivo del Presidente e del Segretario.
Ha diritto ad intervenire alle riunioni del Comitato stesso, anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio. I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.


In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di non più di un mezzo (1/2) dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, con i Soci che secondo i 
 


risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Qualora non ci fossero altri soci che hanno ricevuto voti o dovessero venire meno più di metà dei consiglieri, anche non contemporaneamente, il Consiglio d’Amministrazione verrà meno nella sua interezza e si dovrà procedere ad una nuova votazione da parte dell’Assemblea al fine di ricostituire l’organo decaduto.Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.


È competenza del Consiglio di Amministrazione la determinazione annuale dell'ammontare della quota associativa.

Spetta inoltre al Consiglio l'Amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.


Alla riunione del Consiglio d’Amministrazione il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell’attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.
 Le riunioni del Consiglio sono pubbliche.
 Delle riunione consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.


Il primo consiglio di amministrazione di insediamento e di nomina delle cariche sociali viene convocato dal consigliere anziano, vale a dire da colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

ART.9 PRESIDENTE

 

Il Presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione a scrutinio segreto.

Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.


In caso di assenza o di legittimo impedimento sarà sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vice-Presidente o da quello più anziano di età qualora i Vicepresidenti siano due ed in mancanza di questi dal Consigliere più anziano di età.


In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà alla elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale della Pro Loco Quadraro ed ha in unione con gli altri membri del Consiglio,la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario. Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario e all'eventuale tesoriere, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi della Pro Loco Quadraro.


Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali del Consiglio di Amministrazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici. Decade in caso di decadenza del Presidente.


L’Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco può nominare un Presidente Onorario.


Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti. Il Presidente ha la responsabilità dell’amministrazione della Pro Loco Quadraro, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea dei Soci; In caso di urgenza, delibera su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

ART.10 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
 

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. Essi hanno il compito di esaminare in qualunque momento, e comunque almeno una volta all'anno la contabilità sociale e di relazionare sulla verifica e sui bilanci.

I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Il Collegio dei revisori dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d’Amministrazione.

ART.11 COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.


Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra i soci e associazione.
 I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.


In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con coloro che 
secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d’Amministrazione. Il Collegio dei Probiviri può affidare le risoluzioni di controversie al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale dell’Unpli.

ART.12 PATRIMONIO


Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1) dalle quote sociali, non trasmissibili e che dovranno essere versate entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio;
2) da eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio). L'eventuale avanzo di gestione sarà in ogni caso destinato a favore di attività statutariamente previste;

3) dai contributi di Enti pubblici locali o nazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;(Regione, Provincia, Comune, Comunità Montana e altri, Associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc.) o privati;


4) dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell'Associazione;

5) da eventuali lasciti per causa di morte e da eventuali donazioni;

6) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse nonché i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;

7) da entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
8) da proventi di cessione di beni e servizi ai Soci ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 

9) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi dal decreto legislativo del 3 luglio 2017,n.117 Codice del Terzo settore L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione.Il patrimonio sociale e i proventi delle attività comunque conseguiti non potranno, in nessun caso, neppure allo scioglimento dell’Associazione, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta

ART.13 PRESTAZIONE DEI SOCI

La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci per il perseguimento dei fini istituzionali. La Pro Loco Quadraro può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.
Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.


Il Consiglio di Amministrazione delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito di attività istituzionali. Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio di Amministrazione può affidare a professionisti (esterni o interni della Pro Loco Quadraro) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

ART.14 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI 


E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. 



ART.15 RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO FINANZIARIO


Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco Quadraro deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci annualmente. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa come previsto dalla legislazione vigente in materia. Il rendiconto approvato dall’Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

ART.16 NORME GENERALI


L'atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge nei termini previsti.

ART.17 PARTECIPAZIONE


L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti statutari, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato od associazione.

ART.18 REGOLAMENTO


Il presente statuto sarà completato, ove necessario, dal Regolamento di attuazione, di competenza dell’Assemblea ordinaria ai sensi dell’art. 8 lett. d). 


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